Sicurezza nel nuovo codice degli appalti pubblici DLgs 50.2016 e aggiornamenti del 13.04.2017. Regolamento di attuazione: articoli ancora in vigore

by | 21 Ago, 2017

  • La sicurezza e la salute sul lavoro nel nuovo codice degli appalti pubblici: DLgs 18 aprile 2016, n. 50 del 18.04.2016 – “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici” (e successive modifiche introdotte  dal Consiglio dei Ministri del 13/04/2017)
  • REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE del Codice dei Contratti Pubblici – (DPR. 5 ottobre 2010, n. 207) Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del DLgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016).                                                                    

                                                                     a cura di Massimo CAROLI

Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, emanato come DLgs n. 50 del 18 aprile 2016, (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore in pari data) attua:

  • le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
  • riordina la previgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DLgs 163/2006);
  • disciplina:
  • l’aggiudicazione dei contratti di concessione,
  • gli appalti pubblici,
  • le procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Come è strutturato il nuovo Codice degli Appalti Pubblici (DLgs n. 50/2016)

  • E’ suddiviso in n. 6 Parti, n. 17 Titoli, n. 14 Capi e n. 9 Sezioni.
  • E’ composto da n. 220 articoli (1.354 commi) e n. 25 allegati.

MODIFICHE PREVISTE AL CODICE DEGLI APPALTI.

Il 13 aprile 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo recante Disposizioni integrative e correttive al DLgs n. 50 del 2016, (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

Gli articoli modificati sono 130, in alcuni casi si tratta solo di piccole correzioni, in altri sono stati inseriti diversi commi ad integrazione al testo originario.

Comunque tutta l’impostazione data mira a perfezionare lʹimpianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne lʹomogeneità, la chiarezza e lʹadeguatezza in modo da perseguire efficacemente lʹobiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata.

Le modifiche apportate seguono tre direttrici:

1. Modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;

2. Integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;

3. Limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

Ricordiamo che le correzioni apportate entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, tra le novità introdotte si segnalano:

– appalto integrato:

    si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

– progettazione:

    si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;

– contraente generale:

    si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;

– varianti:

    si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del “de minimis”;

– subappalto:

   è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;

– semplificazioni procedurali:

    in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

– manutenzione semplificata:

   viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;

– dibattito pubblico:

   sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;

– costo della manodopera:

   se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta;

– albo dei collaudatori:

    è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

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Per agevolare chi si occupa della “Sicurezza negli Appalti Pubblici”, nei due prospetti riepilogativi che seguono sono stati evidenziati e commentati:

  1. quegli articoli del DLgs 50/2016 e smi. che trovano riscontro nella loro applicazione con la disciplina posta a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel DLgs n. 81/2008 e smi.
  2. quegli articoli del REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE del Codice dei Contratti Pubblici – DPR. 5 ottobre 2010, n. 207 che restano in vigore nel periodo transitorio, fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del DLgs. n. 50 del 2016 (sempre con riferimenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel DLgs n. 81/2008 e smi).

DLgs 50/2016 e smi – Prospetto riepilogativo degli articoli che trovano riscontro con la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel DLgs n. 81/2008 e smi

PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

Titolo I . Principi generali e disposizioni comuni

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Questo primo articolo già prevede nel comma 2, lett. e) che nell’aggiudicazione della categoria dei contratti di lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono l’esecuzione delle opere di urbanizzazione in via diretta o che la eseguono in regime di convenzione, l’offerta relativa al prezzo debba indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

Titolo III – Pianificazione, Programmazione e Progettazione

Art. 23 – Livelli di progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori, nonché per i servizi.

Questo articolo stabilisce che  la progettazione in materia di lavori pubblici deve essere articolata secondo 3 livelli di approfondimenti tecnici successivi:

  • progetto di fattibilità tecnica ed economica,
  • progetto definitivo,
  • progetto esecutivo.

Inoltre:

  • il comma 1 alla lettera c) impone la valutazione della conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  • il comma 11 prevede che possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante:
  1. gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del DLgs 81/2008 e smi;
  2. le prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio.
  • il comma 15 stabilisce che negli appalti di servizi, il progetto deve contenere anche le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del DLgs. n. 81/2008 e smi (cioè il DUVRI), specificando anche il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
  • Il nuovo testo modificato, nel comma 16 reintroduce l’obbligo per la Stazione appaltante di individuare in fase di progetto i costi della manodopera, ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta. Ribadisce inoltre che i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.

Art. 26 – Verifica preventiva della progettazione.

Questo articolo impone che la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, accerti, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

Il comma 4, lettera g) dispone che questa verifica deve riguardare anche la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Il comma 7 sancisce, in aggiunta, che lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile, per il medesimo progetto, con lo svolgimento dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

Titolo IV – Modalità di affidamento. – Principi comuni

Art. 30 – Principi per l’aggiudicazione e per l’esecuzione di appalti in concessione.

Questo articolo – che disciplina i principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e concessioni e la verifica della congruità dell’incidenza della mano d’opera, prevista dal codice con riferimento all’istituto del subappalto – specifica anche che il principio di economicità può essere subordinato ai criteri previsti nel bando ispirati a esigenze sociali, nonché, fra gli altri, alla tutela della salute.

Art. 31 – Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni

Questo articolo stabilisce anche che il RUP può verificare, anche a sorpresa, l’effettiva ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti e dagli organismi competenti; in queste verifiche sono incluse anche quelle relative alla tutela della salute umana, sia dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto che della collettività in generale.

Nelle modifiche del comma 5 viene determinato l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il Progettista o con il Direttore dei lavori.

Il comma 8 prevede anche che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP, vengano conferiti secondo le procedure del codice e che, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta.

PARTE II – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 80 – Motivi di esclusione.

Questo articolo invece individua i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione anche

Il comma 5 (anche con le modifiche apportate dalle disposizioni correttive) prevede – tra le cause di esclusione alla procedura d’appalto – che un operatore economico possa essere escluso anche quando la stazione appaltante può dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza.

Art. 93 – Garanzie per la partecipazione alla procedura

Questo articolo individua anche quali sono le ipotesi agevolate di garanzie fideiussorie per la partecipazione alla procedura.

Nel comma 7 precisa che, in caso di contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del DLgs 231/2001, di certificazione SA 8000, di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001.

Nel comma 10 precisa però che le ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia non si applicano agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento nonché i compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

TITOLO IV – AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 94 – Principi generali in materia di selezione

Questo articolo, al comma 2, prevede che la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui al precedente articolo 30, comma 3 (che include, fra gli altri, “gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X”).

Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

Questo articolo prevede anche:

Nel comma 6 che i documenti di gara stabiliscano i parametri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata in riferimento a criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Tra questi possono rientrare, secondo la lettera a) anche le certificazioni e le  attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali la OHSAS 18001.

Nel comma 10 stabilisce inoltre che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel comma 13 prescrive alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, quali sono i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, indicando altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, in relazione sia al luogo di lavoro che alla collettività tutta. 

Art. 97. Offerte anormalmente basse.

Questo articolo stabilisce:

Nel comma 5, alla lett. c), che la stazione appaltante può escludere un’offerta se ha accertato che sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Nel comma 6 che non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al PSC previsto nell’art. 100 del DLgs 81/2008 e smi.

La stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

TITOLO V – ESECUZIONE

Art. 100. Requisiti per l’esecuzione dell’appalto.

Questo articolo stabilisce:

Nel comma 1 che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto d’appalto (includendo tra questi anche quelli relativi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro).

Nel comma 2 obbliga gli operatori economici a dichiarare di accettare i requisiti particolari richiesti, nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicati.

Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti.

Prima del breve commento, riteniamo utile riportare questo importante articolo che, anche nel testo modificato che riportiamo, individua e disciplina non solo i compiti del RUP ma anche quelli degli altri soggetti che fanno capo alle stazioni appaltanti.

(Le sottolineature evidenziano quelle parti dell’articolo che trattano della sicurezza sul lavoro di cui ci stiamo occupando). 

Comma 1.

La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal DLgs 81/2008 e smi, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Comma 2.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Comma 3.

Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al RUP, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’art. 105;

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. (vedi commento in coda all’articolo)

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;

c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l’assistenza alle prove di laboratorio;

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) si applica l’art. 92 comma 1 del DLgs 81/2008 e smi.

Breve commento

Non condividiamo del comma 3 lettera d) che il compito del Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) sia subordinato a quello del Direttore dei lavori quando questi non può svolgere direttamente tali funzioni e, in sua vece, queste vengono invece affidate dalla stazione appaltanti ad un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Le responsabilità penali del CSE – che sono personali – sono tali che, a nostro parere, non possono e non debbono essere condizionate dal rapporto gerarchico che normalmente vige tra Direttore dei lavori e Direttore operativo.

Vogliamo inoltre evidenziare che questo articolo, di fatto, impedisce l’accesso all’incarico di CSE a tutti quei liberi professionisti abilitati che però non fanno parte della struttura della Stazione appaltante.

Art. 105. Subappalto.

Questo articolo al comma 14, dispone che l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il successivo comma 15 stabilisce che per gli appalti di lavori edili o d’ingegneria civile, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Il comma 17 sancisce, poi, che i PIANI DI SICUREZZA (PSC + POS) di cui al DLgs 81/2008 devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Ribadisce poi che l’Affidatario è tenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 97 del DLgs n. 81/2008 e smi, a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi (POS) redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Sarà Il direttore tecnico di cantiere il soggetto, presumibilmente appartenente all’impresa affidataria con funzione di dirigente incaricato alla conduzione tecnico-organizzativa del cantiere e in possesso di specifica formazione, ad essere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche.

Questo articolo stabilisce, al comma 1, che gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore  dell’esecuzione,  alla  vigilanza,  ai  collaudi tecnici e amministrativi, alle  verifiche  di  conformità,  al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle  ricerche   connessi,  

alla progettazione  dei  PSC e  al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti ai  sensi  del  DLgs  81/2008 nonché alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei  bilanci  delle  stazioni appaltanti.

TITOLO VI – REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

CAPO IV – Concorsi di progettazione e di idee

Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi.

Infine, in questo articolo il comma 1 stabilisce che gli incarichi non rientranti nei livelli disciplinati dal comma 2, primo periodo dell’art. 23, nonché quelli di coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione e di esecuzione, di direzione dei  lavori e di collaudo, di importo pari o superiore alle soglie individuate dall’art.  35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, (Contratti di appalto per lavori servizi e forniture), Titolo I (Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia), II (Qualificazione delle stazioni appaltanti), III (Procedura di affidamento) e IV (Aggiudicazione per i settori ordinari) del codice.

Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all’art. 35, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e dove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 

Il comma 2 stabilisce, inoltre,  che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori e di  collaudo di  importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non  discriminazione,  parità  di  trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b); l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono  in  tale  numero  aspiranti idonei nel rispetto del  criterio  di  rotazione  degli  inviti.

Gli incarichi di importo pari o superiore a  100.000  euro,  sono, invece,  affidati  con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61. 

Infine, il comma 3, prevede il divieto di affidamento di attività di progettazione,direzione  lavoricoordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di  contratti  a tempo determinato o altre procedure diverse da  quelle  previste  dal decreto.

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REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE del Codice dei Contratti Pubblici – (DPR. 5 ottobre 2010, n. 207)

Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del DLgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):

– articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);

– articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);

– articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);

– articoli da 215 a 238 (collaudo);

– articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati);

– articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all’estero)

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

(art. 9 e 10 con l’entrata in vigore delle Linee Guida n. 3 di ANAC)

Art. 9 – Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Art. 10 – Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

TITOLO II – PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I – Progettazione Sezione I – Disposizioni generali

Art. 14 – Studio di fattibilità

Art. 15 – Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

Art. 16 – Quadri economici Sezione II – Progetto preliminare

Art. 17 – Documenti componenti il progetto preliminare

Art. 18 – Relazione illustrativa del progetto preliminare

Art. 19 – Relazione tecnica

Art. 20 – Studio di perfettibilità ambientale

Art. 21 – Elaborati grafici del progetto preliminare

Art. 22 – Calcolo sommario della spesa e quadro economico

Art. 23 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

Sezione III – Progetto definitivo

Art. 24 – Documenti componenti il progetto definitivo

Art. 25 – Relazione generale del progetto definitivo

Art. 26 – Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

Art. 27 – Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

Art. 28 – Elaborati grafici del progetto definitivo

Art. 29 – Calcoli delle strutture e degli impianti

Art. 30 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto 

              definitivo

Art. 31 – Piano particellare di esproprio

Art. 32 – Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del

              progetto definitivo

Sezione IV – Progetto esecutivo

Art. 33 – Documenti componenti il progetto esecutivo

Art. 34 – Relazione generale del progetto esecutivo

Art. 35 – Relazioni specialistiche

Art. 36 – Elaborati grafici del progetto esecutivo

Art. 37 – Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

Art. 38 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Art. 39 – Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera Art. 40 – Cronoprogramma

Art. 41 – Elenco dei prezzi unitari

Art. 42 – Computo metrico estimativo e quadro economico

Art. 43 – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

CAPO II – Verifica del progetto  

TITOLO III – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 60 – Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli

             esecutori di lavori

Art. 61 – Categorie e classifiche

Art. 62 – Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia

Art. 63 – Sistema di qualità aziendale

CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 64 – Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

Art. 65 – Controlli sulle SOA

Art. 66 – Partecipazioni azionarie

Art. 67 – Requisiti tecnici delle SOA

Art. 68 – Rilascio della autorizzazione

Art. 69 – Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

Art. 70 – Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe

Art. 71 – Vigilanza dell’Autorità

Art. 72 – (articolo non ammesso al visto della Corte dei conti)

Art. 73 – Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione …

Art. 74 – Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione

Art. 75 – Attività delle SOA CAPO III – Requisiti per la qualificazione

Art. 76 – Domanda di qualificazione

Art. 77 – Verifica triennale

Art. 78 – Requisiti d’ordine generale

Art. 79 – Requisiti di ordine speciale

Art. 80 – Incremento convenzionale premiante

Art. 81 – Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili

Art. 82 – Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti

Art. 83 – Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

Art. 84 – Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero

Art. 85 – Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi …

Art. 86 – Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

Art. 87 – Direzione tecnica

Art. 88 – Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

Art. 89 – Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

Art. 90 – Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

Art. 91 – Decadenza dell’attestazione di qualificazione

CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92 – Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

Art. 93 – Società tra concorrenti riuniti o consorziati

Art. 94 – Consorzi stabili

Art. 95 – Requisiti del concessionario

Art. 96 – Requisiti del proponente e attività di asseverazione

TITOLO IV – MODALITA’ … PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI (omissis)

TITOLO V – SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE (omissis)

TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE (omissis)

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO II – Esecuzione dei lavori

(omissis)

TITOLO IX – CONTABILITA’ DEI LAVORI

CAPO I – Scopo e forma della contabilità

Art. 178 – Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

Art. 179 – Lavori in economia contemplati nel contratto

Art. 180 – Accertamento e registrazione dei lavori

Art. 181 – Elenco dei documenti amministrativi e contabili

Art. 182 – Giornale dei lavori

Art. 183 – Libretti di misura dei lavori e delle provviste

Art. 184 – Annotazione dei lavori a corpo

Art. 185 – Modalità della misurazione dei lavori

Art. 186 – Lavori e somministrazioni su fatture

Art. 187 – Liste settimanali delle somministrazioni

Art. 188 – Forma del registro di contabilità

Art. 189 – Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

Art. 190 – Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità

Art. 191 – Forma e contenuto delle riserve

Art. 192 – Titoli speciali di spesa

Art. 193 – Sommario del registro

Art. 194 – Stato di avanzamento lavori

Art. 195 – Certificato per pagamento di rate

Art. 196 – Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di

                esecuzione dei lavori

Art. 197 – Contabilizzazione separata di lavori

Art. 198 – Lavori annuali estesi a più esercizi

Art. 199 – Certificato di ultimazione dei lavori

Art. 200 – Conto finale dei lavori

Art. 201 – Reclami dell’esecutore sul conto finale

Art. 202 – Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

Art. 203 – Annotazione dei lavori ad economia

Art. 204 – Conti dei fornitori

Art. 205 – Pagamenti

Art. 206 – Giustificazione di minute spese

Art. 207 – Rendiconto mensile delle spese

Art. 208 – Rendiconto finale delle spese

Art. 209 – Riassunto di rendiconti parziali

Art. 210 – Contabilità semplificata

CAPO III – Norme generali per la tenuta della contabilità

TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 215 – Oggetto del collaudo

Art. 216 – Nomina del collaudatore

Art. 217 – Documenti da fornirsi al collaudatore

Art. 218 – Avviso ai creditori

Art. 219 – Estensione delle verifiche di collaudo

Art. 220 – Commissioni collaudatrici

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

Art. 221 – Visite in corso d’opera

Art. 222 – Visita definitiva e relativi avvisi

Art. 223 – Processo verbale di visita

Art. 224 – Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo

Art. 225 – Valutazioni dell’organo di collaudo

Art. 226 – Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione 

Art. 227 – Difetti e mancanze nell’esecuzione

Art. 228 – Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

Art. 229 – Certificato di collaudo

Art. 230 – Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Art. 231 – Obblighi per determinati risultati

Art. 232 – Lavori non collaudabili

Art. 233 – Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo

Art. 234 – Ulteriori provvedimenti amministrativi

Art. 235 – Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo

Art. 236 – Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza

                economica

Art. 237 – Certificato di regolare esecuzione

Art. 238 – Compenso spettante ai collaudatori

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

Art. 239 – Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni

                del patrimonio culturale

Art. 240 – Scavo archeologico, restauro e manutenzione

CAPO II – Progettazione

Art. 241 – Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 242 – Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 243 – Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 244 – Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 245 – Progettazione dello scavo archeologico

Art. 246 – Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del

                patrimonio culturale

Art. 247 – Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 248 – Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio

                culturale

CAPO III – Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Art. 251 – Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 251 – Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

TITOLO II – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

TITOLO III – GARANZIE

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E … SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

PARTE V – CONTRATTI PUBBLICI … NEI SETTORI SPECIALI

PARTE VI – CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO (omissis)

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

ALLEGATI

Allegato A – Categorie di opere generali e specializzate (con tabella riepilogativa)

Allegato B –  Certificato di esecuzione dei lavori

Allegato B-1 – Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 357, commi 14 e 15, del regolamento …

Allegato C – Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione

Allegato D – Incremento convenzionale premiante

Allegato E – Domanda di qualificazione a contraente generale

Allegato F – Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili

                   di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto

Allegato G – Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più

                    vantaggiosa

Allegato H – Schema di garanzia globale di esecuzione

Allegato I – Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione

Allegato L – Criteri per l’attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a

                   presentare offerte

Allegato M – Contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: metodi di

                     calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa

Allegato N – Curriculum vitae

Allegato O – Scheda referenze professionali

Allegato P – Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta

                    economicamente più vantaggiosa.

Articoli più significativi che trovano riscontro con la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel DLgs n. 81/2008 e smi

PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI 

TITOLO I – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE  

CAPO I – Organi del procedimento 

Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell’articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

c) nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;

g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell’articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

o) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

3) l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90 (Obblighi …), 93, comma 2 (Responsabilità …), 99, comma 1 (Notifica preliminare …), e 101 (Obblighi di trasmissione …), comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall’articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del codice.

7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice. 

TITOLO II – PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO  

CAPO I – Progettazione 

Art. 17Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) è redatto uno schema di contratto.

L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l’integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo bando di gara. 

Art. 24 – Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indi-cazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 112, comma 3, del codice. 

Art. 33 – Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio. 

Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.