L'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura condominiale: una necessità "etica" oltre che economica

by | 19 Lug, 2019

L’Agenzia delle Entrate ha prorogato a tutto il 31.12.2019 la detrazione fiscale IRPEF del 50% per ristrutturazioni e fotovoltaico anche con accumulo.
Quindi è opportuno sapere se e come si possa installare un impianto del genere sulle parti comuni, quali una copertura condominiale.
Innanzitutto un breve cenno sull’aspetto economico, che non è da poco, anche se noi tecnici tutti siamo dell’avviso che principalmente ci dovrebbe guidare lo scopo di suggerire ai nostri clienti la motivazione “etica”. Infatti: Installare un  impianto fotovoltaico significa, oltre che a risparmiare soldi sulla propria bolletta d’energia elettrica, fare del bene all’ambiente. Installando moduli fotovoltaici sul proprio tetto, infatti significa produrre energia elettrica che sarebbe stata prodotta altrimenti da fonti fossili altamente inquinanti di cui il nostro mondo sta purtroppo diventando schiavo. È bene rendersi sempre più conto ed essere consapevoli che una nostra piccola scelta farebbe davvero la differenza e contribuirebbe a migliorare l’ambiente.
Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati mediamente l’equivalente di 2,56 kWh sotto forma di combustibili fossili e di conseguenza emessi nell’aria circa 0,53 kg di anidride carbonica. Si può dire quindi che ogni kWh prodotto dal sistema fotovoltaico evita l’emissione di 0,53 kg di anidride carbonica. Per quantificare il beneficio che tale sostituzione ha sull’ambiente è opportuno riferirsi ad un esempio pratico. Si considerino degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di abitazioni a Milano, Roma e Trapani con una potenza di picco di 1 kWp (orientati a Sud con inclinazione 30°). L’emissione di anidride carbonica evitata in un anno si calcola moltiplicando il valore dell’energia elettrica prodotta dai sistemi per il fattore di emissione del mix elettrico. Per stimare l’emissione evitata nel tempo di vita dall’impianto è sufficiente moltiplicare le emissioni evitate annue per i 30 anni di vita stimata degli impianti. Vediamo i calcoli:
Milano   1167,4 kWh/anno, 0,531kg CO2/kWh       619kg CO2      30anni  = 18596 kg CO2
Roma     1477,4 kWh/anno    0,531kg CO2/kWh     784kg CO2      30anni =  23535 kg CO2
Trapani  1669,7 kWh/anno   0,531kg CO2/kWh      886kg CO2      30anni =  26598 kg CO2
Fonte: Ministero dell’Ambiente – www.minambiente.it
Vedendo i numeri si capisce ancora meglio quanto un semplice impianto fotovoltaico possa fare la differenza. Se ogni casa italiana possedesse un impianto fotovoltaico da 3kWp certamente le condizioni inquinanti attuali migliorerebbero notevolmente.
Altro aspetto economico da non sottovalutare riguarda la detrazione fiscale IRPEF. Fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96 mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali. Si ricorda che detrazione per impianti fotovoltaici rientra nelle ristrutturazioni edilizie e non nelle detrazioni per risparmio energetico. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La Manovra per il 2019, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del bonus, dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione. Inoltre: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed anche per gli impianti fotovoltaici è possibile, inoltre, usufruire della aliquota ridotta in tema di imposta sul valore aggiunto ovvero al 10%.
Facendo una simulazione dei costi-benefici:
Esempio 1. Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico
1. Costo impianto fotovoltaico da 6 kW = 10.000 Euro iva inclusa 10% (Chiavi in mano)
Per cui la Detrazione fiscale al 50% è pari a 5.000 Euro (Detrazione fiscale complessiva su impianto fotovoltaico)
2. Detrazione Fiscale annua = 5.000 / 10 = 500 Euro / anno.
Esempio 2. Detrazione fiscale per un impianto fotovoltaico con accumulo
1. Costo impianto fotovoltaico con accumulo da 5 kW = 15.000 Euro iva inclusa 10% (Chiavi in mano)
Per cui la Detrazione fiscale al 50% è pari a 7.500 Euro (Detrazione fiscale complessiva su impianto fotovoltaico con accumulo)
2. Detrazione Fiscale annua = 7.500 / 10 = 750 Euro / anno.
Ora invece passiamo all’aspetto pratico, quello su cui noi tecnici dobbiamo essere preparati a fronte di una richiesta oppure, meglio ancora, a fronte di una nostra proposta là dove il cliente non fosse adeguatamente informato.
Nel caso che vogliamo esaminare, siamo in un condominio e possiamo usufruire di uno “spazio condiviso”: una copertura piana o a tetto, per esempio. L’ideale sarebbe coinvolgere tutto il condominio e installare un impianto centralizzato, ma già sappiamo in partenza che questo il più delle volte è praticamente impossibile. Quindi non importa: con la riforma del condominio (in vigore dal 2013) si può installare un impianto anche ad “uso e consumo” di una singola unità abitativa, di una singola famiglia, sfruttando parte dello spazio condominiale condiviso. In questo caso, ed è questa la vera novità, l’impianto non ha neanche bisogno di alcuna autorizzazione comunale.
Nel caso che il tetto fosse di una unica abitazione (casa unifamiliare, basterebbe compilare il “modello unico per il fotovoltaico”; nel caso di specie il tetto è condominiale e dunque dobbiamo vedere cosa prevede la legge.
L’articolo 1122-bis del codice civile disciplina le opere particolari e l’iter da seguire per portarle a termine in ambito condominiale. In merito all’installazione del fotovoltaico, tale articolo dispone che:
“E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”
In pratica, ogni condomino è libero di installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale per la produzione di energia elettrica a uso personale, anche senza permesso dell’assemblea o l’unanimità di una eventuale votazione. L’interessato deve, però, comunicare la sua volontà all’amministratore poiché questa comporta la modifica delle parti comuni. Inoltre deve specificare il contenuto e le modalità di esecuzione degli interventi relativi all’installazione dell’impianto. A questo punto, l’amministratore di condominio avrà il compito di convocare l’assemblea al fine di effettuare le eventuali delibere del caso. Infatti, l’assemblea ha solo il potere di deliberare degli opportuni accorgimenti, quindi può solo prescrivere modalità alternative per l’installazione o imporre particolari cautele come la messa in sicurezza di parti del tetto.
Grazie all’articolo 1122-bis, il singolo condomino che vuole installare pannelli fotovoltaici sul tetto del condominio, può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea. L’unico caso in cui quest’ultima può negare tale intervento si verifica quando l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale possa compromettere la sicurezza dell’edificio oppure se ne altera il decoro architettonico.
Riassumendo: ciascun condomino può fare ciò che vuole sul lastrico solare a condizione che:

  • non muti la destinazione dell’area: ad esempio, non si può usare il lastrico solare per creare un ristorante;
  • non impedisca agli altri condomini un pari utilizzo: ad esempio il lastrico solare non può essere ricoperto integralmente da pannelli solari rendendo impossibile l’accesso agli altri condomini;
  • purché l’opera non arrechi pregiudizio all’edificio condominiale o ne alteri il decoro architettonico.

In base ai requisiti prescritti dalla riforma del condominio, l’assemblea non può semplicemente negare l’installazione del fotovoltaico, avendo solo il potere di:

  • imporre modalità alternative di esecuzione dei lavori;
  • prescrivere adeguate cautele;
  • subordinare l’esecuzione dei lavori alla prestazione di una garanzia;
  • ripartire l’uso del bene comune salvaguardando le diverse forme di utilizzo.

Circa l’iter burocratico della questione, il D.Lgs. 222/2016 del 25.11.2016 (c.d. SCIA 2) al Punto 28 “Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici” ci illustra come – al di fuori della zona A di cui al D.M. 1444/68 – tali opere siano soggette a sola Attività di Edilizia Libera. Il riferimento normativo è il D.P.R. 380/2001 art. 6 co. 1 lett. e-quater.  Sempre secondo il D.P.R. 380/2001 all’art. 6 comma 2° lett. d) gli impianti fotovoltaici possono essere installati senza dover richiedere autorizzazioni preventive, dal momento che si tratta di opere di manutenzione ordinaria, così come specificato dall’art. 11 comma 3° del D.Lgs. 30 maggio 2008, che così lo motiva: «[…] gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione […] di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività […], qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, […] è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune».
E’ sufficiente quindi una semplice comunicazione al Comune, necessaria per poter istruire la pratica del rimborso IRPEF.
Nel caso di immobili vincolati o ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico i casi sono due:
1. Posa del fotovoltaico senza Autorizzazione paesaggistica – pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Posa del fotovoltaico con Autorizzazione paesaggistica semplificata – ai sensi del D.P.R. 3172017 del 13.02.2017 (Semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica) – nella Tabella 2 Elenco Interventi di lieve entità al Punto B8 Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) le opere – se in edifici al di fuori della zona A – rientrano nella Autorizzazione semplificata. I documenti da produrre vanno presentati in modalità telematica attraverso un modulo unificato. Il documento deve essere accompagnato da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato contenente:

  • L’indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area
  • Una descrizione dello stato attuale dell’area interessata dall’intervento
  • Un attestato di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti
  • Una descrizione della compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento
  • L’indicazione di eventuali misure di inserimento paesaggistico previste

L’iter dovrà quindi concludersi entro massimo 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
A supporto, qualora ce ne fosse la necessità, una recente sentenza della Terza sezione del Tar Lombardia, n. 496/2018, che ha ribadito la compatibilità tra fotovoltaico e paesaggio, accogliendo il ricorso presentato dai proprietari di un immobile, che si sono visti rigettare dal Comune un progetto, inizialmente approvato, atto a installare pannelli solari sulla tettoia.
Prendiamo coscienza ancora di più di quanto accade e che è rappresentato nella tavola non recente del 2011 e cerchiamo di fare ognuno di noi quanto è possibile nel nostro piccolo per salvare il pianeta e per salvare noi.
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(Fonti: T-Green Energia e Rispetto; Italiana CONDOMINI; Fotovoltaico Nord Italia; CondominioWeb; Anapi; Wolmann il solare facile)